NASPI – DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

I lavoratori hanno diritto all’assistenza per la preparazione delle richieste di sostegno al reddito, quali ad esempio gli assegni familiari, l’indennità di disoccupazione Naspi e la Disoccupazione Agricola.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

A chi spetta:

  • operai a tempo determinato che abbiano lavorato, per la maggior parte dell’anno per cui si chiede la disoccupazione, in ambito agricolo;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno.

N.B. NON spetta ai lavoratori extra UE in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Requisiti:

  • l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l’anno cui si riferisce l’indennità, oppure abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda)
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) OVVERO almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.

Presentazione della domanda:

la domanda comprensiva della eventuale richiesta di ANF, deve pervenire alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità, pena la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione.
In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.

Documentazione necessaria:

  • Codice fiscale
  • Carta d’identità
  • Codice IBAN del conto corrente 

In caso di Assegni familiari, allegare anche:

  • Stato famiglia
  • Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare
  • CUD/dichiarazione dei redditi (730, UNICO, ecc…)  rilasciato l’anno precedente e CUD/dichiarazione dei redditi (730, UNICO, ecc…) rilasciato durante l’anno in corso per ciascun componente del nucleo familiare che percepisce reddito

Importo:

  • Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc.
  • L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
  • Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

NASPI

Naspi: come funziona?
La Naspi, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e spetta ai lavoratori che perdono il lavoro involontariamente.

Naspi: beneficiari ed esclusi
Il nuovo ammortizzatore sociale è destinato a tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Rimangono esclusi dall’indennità:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni  
  • gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Entrambe le categorie saranno infatti tutelate dalla vigente regolamentazione.

Potranno beneficiare della Naspi anche i soggetti che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012 .

Naspi: requisiti
Per poter usufruire della Naspi, i soggetti disoccupati devono aver maturato i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n .181, e successive modificazioni
- il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione
- il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Naspi: durata
La durata della Naspi varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto e potrà arrivare a un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato negli ultimi 4 anni.

Andando nei particolari, la durata massima prevista è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro.

Dal conteggio vengono esclusi i periodi che hanno già causato l’erogazione delle altre indennità di disoccupazione.

Naspi: importo e calcolo
Per quanto riguarda l’importo mensile dell’indennità, esso viene calcolato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.

Ricordiamo che il calcolo delle retribuzioni si basa sia sugli elementi continuativi che su quelli non continuativi, oltre che in base alle mensilità aggiuntive.

Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa.

Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In tutti i casi, l’importo massimo mensile per la Naspi non potrà superare i 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.

Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della naspi verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Infine sottolineiamo che alla Naspi non verrà applicata la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.

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